Art. 455 CC

1 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.
2 Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
3 Se la lesione risulta dall’emanazione o dall’esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di responsabilità promossa contro gli organi di tutela (in casu: contro l'assistente); prescrizione (art. 454 sgg
    · 03/12/1959 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Privazione della libertà a scopo di assistenza; termine per l'azione di responsabilità secondo l'art. 429a CC
    · 12/07/1990 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 43_II_60
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WKL.2023.3
    WKL.2023.3
    · 16/06/2025 · 1 citazioni de
  • Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Aufhebung des Aufenthaltsbe-stimmungsrechtes und Regelung des persönlichen Verkehrs)
    KE.2024.36
    · 23/01/2025 · 1 citazioni de
  • Neuregelung des persönlichen Verkehrs
    VWBES.2021.61
    · 17/02/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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