Art. 506 CC

1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2 Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3 Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 65_II_49
    01/01/1939 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 45_II_367
    04/06/1919 · 1 citazioni
  3. 3
    Atto pubblico del mandato precauzionale
    · 17/01/2025 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 506 cpv. 2 CC ("testamento di necessità")
    · 15/06/1978 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 77_II_216
    18/10/1951 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • unentgeltliche Prozessführung (Testamentsungültigkeit)
    · 26/05/2015 · 0 citazioni de
  • 16/02/2012 · 0 citazioni de
  • Ungültigkeitsklage
    · 29/05/2009 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.