Art. 506 CC
1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme.
2 Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.
3 Le cause d’esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 65_II_491 citazioni01/01/1939 · 1 citazioni
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2DTF 45_II_3671 citazioni04/06/1919 · 1 citazioni
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3Atto pubblico del mandato precauzionale0 citazioni
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4Art. 506 cpv. 2 CC ("testamento di necessità")0 citazioni
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5DTF 77_II_2160 citazioni18/10/1951 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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unentgeltliche Prozessführung (Testamentsungültigkeit)0 citazioni
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0 citazioni16/02/2012 · 0 citazioni de
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Ungültigkeitsklage0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.