Art. 644 CC
1 Ogni atto di disposizione di una cosa si estende, se non è fatta eccezione, anche ai suoi accessori.
2 Accessori sono le cose mobili che, secondo il concetto usuale del luogo o secondo la manifesta intenzione del proprietario, sono durevolmente destinate all’uso, al godimento od alla conservazione della cosa principale e che vi furono annesse, connesse od altrimenti poste perché servissero alla medesima.
3 La temporanea separazione della cosa principale non toglie ad una cosa la qualità di accessorio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Natura di accessori riferita al mobilio di un albergo (art. 644/645 CC). - Portata di una menzione nel registro fondiario relativa al mobilio di un albergo demolito nel frattempo (consid. 2). - Chiara volontà del propri…2 citazioni
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2DTF 44_II_3742 citazioni18/09/1918 · 2 citazioni
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3DTF 68_I_1411 citazioni26/10/1942 · 1 citazioni
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4DTF 42_II_1121 citazioni01/01/1916 · 1 citazioni
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5Interpretazione di un contratto estero in un contesto di diritto tributario0 citazioni
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6Realizzazione di un immobile nel fallimento e nella procedura in via di realizzazione del pegno0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni31/07/2002 · 1 citazioni de
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Maggiorazione per rilancio0 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Schwyz und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20170 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.