Art. 650 CC
1 Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata.
2 La divisione può essere differita fino a 50 anni mediante convenzione; se concerne un fondo, la convenzione richiede per la sua validità l’atto pubblico e può essere annotata nel registro fondiario.
3 Lo scioglimento non può essere chiesto intempestivamente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 51_II_2946 citazioni01/01/1925 · 6 citazioni
-
2Divisione della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti; realizzazione forzata2 citazioni
-
3Divorzio2 citazioni
-
4Scioglimento della comproprietà in materia di beni immobili, secondo l'art. 650 CC: a) Una vendita che non è conforme ai requisiti legali perchè non è stata approvata dall'autorità tutoria giusta l'art. 404 cp. 3 CC non…2 citazioni
-
5DTF 77_II_2352 citazioni01/01/1951 · 2 citazioni
-
6Esclusione dalla comunione dei comproprietari (art. 649 b CC). 1. Natura della comproprietà ai sensi degli art. 646 e segg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Abolizione della comproprietà5 citazioni
-
Ergänzungsleistungen AHV3 citazioniVSBES.2023.94· 08/03/2023 · 3 citazioni de
-
VSBES.2023.942 citazioni09/10/2023 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.