Art. 681a CC

1 Il venditore ha l’obbligo di notificare ai titolari del diritto di prelazione la conclusione del contratto di vendita e il contenuto dello stesso.
2 Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi dal giorno nel quale ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto, ma al più tardi entro due anni dall’iscrizione del nuovo proprietario nel registro fondiario.
3 Entro tali termini, il titolare del diritto di prelazione può invocare il suo diritto contro qualsiasi proprietario del fondo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di compravendita concernente una quota di comproprietà; diritti del compratore contro il titolare di un diritto di prelazione dopo l'esercizio di tale diritto
    · 01/06/2011 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Caducità del diritto di prelazione; momento determinante
    · 04/05/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts an einem landwirtschaftlichen Grundstück
    · 07/03/2013 · 3 citazioni de
  • Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts an einem landwirtschaftlichen Grundstück
    · 25/01/2013 · 2 citazioni de
  • Aktivlegitimation (Grundbuchberichtigung)
    · 01/06/2011 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.