Art. 689 CC

Scolo delle acque

1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Modifica della falda freatica a danno del vicino (art. 689 CC)
    · 04/04/2001 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 68_II_369
    01/01/1942 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 61_II_323
    01/01/1935 · 1 citazioni
  4. 4
    Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…
    · 10/05/2005 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Pretese per risarcimento di danni a motivo del pregiudizio causato a un diritto d'acqua da lavori pubblici (impianti di depurazione delle acque)
    · 14/07/1959 · 0 citazioni
  6. 6
    1. Eccesso pregiudicevole alle proprietà vicine (immissioni), consistente nello stillicidio di acque inquinate
    · 07/07/1955 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/05/2005 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Zivilgericht / 2. Zivilkammer — ZOR.2025.5
    ZOR.2025.5
    · 25/09/2025 · 0 citazioni de
  • 27/04/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.