Art. 689 CC
Scolo delle acque
1 Ogni proprietario è tenuto a ricevere l’acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l’acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte.
2 A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell’acqua a danno del vicino.
3 L’acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Modifica della falda freatica a danno del vicino (art. 689 CC)3 citazioni
-
2DTF 68_II_3691 citazioni01/01/1942 · 1 citazioni
-
3DTF 61_II_3231 citazioni01/01/1935 · 1 citazioni
-
4Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…0 citazioni
-
5Pretese per risarcimento di danni a motivo del pregiudizio causato a un diritto d'acqua da lavori pubblici (impianti di depurazione delle acque)0 citazioni
-
61. Eccesso pregiudicevole alle proprietà vicine (immissioni), consistente nello stillicidio di acque inquinate0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni10/05/2005 · 1 citazioni de
-
Obergericht / Zivilgericht / 2. Zivilkammer — ZOR.2025.50 citazioniZOR.2025.5· 25/09/2025 · 0 citazioni de
-
0 citazioni27/04/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.