Art. 699 CC
1 L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse delle colture.
2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia o della pesca.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Comprende prescrizioni di diritto pubblico e di diritto privato (consid. 2)17 citazioni
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2Accesso ai boschi, alle selve e ai pascoli; divieto giudiziale5 citazioni
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3DTF 58_I_1734 citazioni21/07/1932 · 4 citazioni
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4Competenze cantonali per limitare decolli e atterraggi di parapendii3 citazioni
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5Regresso dell'assicuratore contro una persona che risponde per atto illecito2 citazioni
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6DTF 43_I_2822 citazioni23/06/1917 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni16/10/2017 · 2 citazioni de
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2 citazioni31/08/2005 · 2 citazioni de
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Entscheid Kantonsgericht, 06.07.20171 citazioniBO.2016.56· 06/07/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.