Art. 699 CC

1 L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse delle colture.
2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per l’esercizio della caccia o della pesca.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comprende prescrizioni di diritto pubblico e di diritto privato (consid. 2)
    · 29/04/1970 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Accesso ai boschi, alle selve e ai pascoli; divieto giudiziale
    · 27/04/2015 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 58_I_173
    21/07/1932 · 4 citazioni
  4. 4
    Competenze cantonali per limitare decolli e atterraggi di parapendii
    · 22/02/1996 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Regresso dell'assicuratore contro una persona che risponde per atto illecito
    · 23/11/1970 · 2 citazioni
  6. 6
    DTF 43_I_282
    23/06/1917 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/10/2017 · 2 citazioni de
  • 31/08/2005 · 2 citazioni de
  • Entscheid Kantonsgericht, 06.07.2017
    BO.2016.56
    · 06/07/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.