Art. 782 CC

Oggetto

1 L’onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2 Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3 Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Scioglimento di un contratto generatore di obbligazioni di lunga durata, fondato sotto il dominio del vecchio diritto cantonale
    · 07/12/1971 · 4 citazioni
  2. 2
    Onere fondiario del vecchio diritto; diritto intertemporale (art. 2 e 17 Tit. fin
    · 28/03/1974 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Garanzia della proprietà; tasse per la fornitura d'acqua; disdetta di un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua (onere fondiario), fondato sul diritto previgente
    · 06/06/2005 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Onere fondiario; riscatto dopo trent'anni dalla sua costituzione; esclusione del riscatto? (art. 788 cpv. 1 num. 2, cpv. 3 CC). 1. Le disposizioni del CC sul riscatto di un onere fondiario dopo trent'anni dalla sua cost…
    · 28/04/1967 · 2 citazioni
  5. 5
    DTF 53_II_382
    01/01/1927 · 2 citazioni
  6. 6
    Registro fondiario
    · 23/04/1956 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • ZG.2011.00992
    20/12/2012 · 1 citazioni de
  • Art. 9 und 26 BV (Wassertaxen)
    · 06/06/2005 · 1 citazioni de
  • Riapertura del diritto
    RT200173
    · 02/09/2021 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.