Art. 782 CC
Oggetto
1 L’onere fondiario assoggetta il proprietario attuale di un fondo ad una prestazione a favore di un avente diritto, per la quale risponde col solo fondo.
2 Quale avente diritto può essere designato il proprietario di un altro fondo.
3 Fatti salvi gli oneri di diritto pubblico, l’onere fondiario può consistere solo in una prestazione dipendente dalla natura economica del fondo gravato o destinata ai bisogni economici del fondo a favore del quale è costituito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scioglimento di un contratto generatore di obbligazioni di lunga durata, fondato sotto il dominio del vecchio diritto cantonale4 citazioni
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2Onere fondiario del vecchio diritto; diritto intertemporale (art. 2 e 17 Tit. fin3 citazioni
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3Garanzia della proprietà; tasse per la fornitura d'acqua; disdetta di un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua (onere fondiario), fondato sul diritto previgente2 citazioni
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4Onere fondiario; riscatto dopo trent'anni dalla sua costituzione; esclusione del riscatto? (art. 788 cpv. 1 num. 2, cpv. 3 CC). 1. Le disposizioni del CC sul riscatto di un onere fondiario dopo trent'anni dalla sua cost…2 citazioni
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5DTF 53_II_3822 citazioni01/01/1927 · 2 citazioni
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6Registro fondiario1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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ZG.2011.009921 citazioni20/12/2012 · 1 citazioni de
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Riapertura del diritto0 citazioniRT200173· 02/09/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.