Art. 84a CC

1 Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti, l’organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l’autorità di vigilanza.
2 Se constata che la fondazione è insolvente o ha un’eccedenza di debiti, l’ufficio di revisione avvisa l’autorità di vigilanza.
3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice.
4 Le disposizioni del diritto della società anonima sull’accertamento dell’eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Insolvenza del collettivo di assicurati
    · 16/05/2017 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Dell'insolvibilità di un coniuge o di un partner registrato che determina la soppressione della (cor)responsabilità solidale
    · 03/10/2023 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.