Art. 889 CC
1 Cessando il diritto di pegno, sia per estinzione del credito che per altro motivo, il creditore deve riconsegnare la cosa a chi di diritto.
2 Il creditore non è tenuto a riconsegnare la cosa impegnata neppure in parte, se prima non è completamente soddisfatto.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 72_II_3511 citazioni01/01/1946 · 1 citazioni
-
2Costituzione d'un pegno su titoli al portatore (interpretazione dell'art. 901 cp. 1 CC), in modo particolare d'un pegno posteriore (art. 903 CC). (consid. 1 e 2.) A quali condizioni il creditore pignoratizio posteriore…0 citazioni
-
3DTF 78_II_1400 citazioni06/03/1952 · 0 citazioni
-
4DTF 59_III_160 citazioni01/01/1933 · 0 citazioni
-
5DTF 51_I_2720 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Riapertura del diritto0 citazioni
-
0 citazioni
-
slos. Bei diesem Verfahrensausgang wird die0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.