Art. 167 CPC

Rifiuto indebito

1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
  1. a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
  2. b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP ;
  3. c. ordinare l’esecuzione coattiva;
  4. d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione
    · 12/10/2017 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.