Art. 167 CPC
Rifiuto indebito
1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:
- a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l’articolo 292 CP ;
- c. ordinare l’esecuzione coattiva;
- d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.
2 L’inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.
3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Vaterschaftsklage (Anordnung eines DNA-Gutachtens)3 citazioni
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rechtshilfeweise Edition von Unterlagen (Kindesunterhalt)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.