Art. 336 CPC

Esecutività

1 Una decisione è esecutiva se:
  1. a. è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l’esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
3 Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al cpv. 1.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza territoriale per la diffida ai debitori
    · 06/05/2019 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricorso in materia civile contro una sentenza di divorzio in relazione al mantenimento; passaggio in giudicato formale
    · 03/06/2020 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Decisione finale impugnabile con ricorso per riforma, cognizione (art. 48 cpv. 1, 63 cpv. 1 e 3 OG; art. 336 segg
    · 15/04/1986 · 0 citazioni
  4. 4
    · 06/11/1979 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ricorso per nullità nei procedimenti civili
    · 27/10/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Vollstreckung eines Vergleichs
    · 07/12/2012 · 13 citazioni de Riassunto
  • Esecuzione
    · 24/03/2021 · 10 citazioni de Riassunto
  • Zusatzversicherung; Vollstreckbarkeitsbescheinigung
    · 22/12/2023 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.