Art. 336 CPC
Esecutività
1 Una decisione è esecutiva se:
- a. è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l’esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.
2 A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l’esecutività.
3 Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al cpv. 1.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza territoriale per la diffida ai debitori7 citazioni
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2Ricorso in materia civile contro una sentenza di divorzio in relazione al mantenimento; passaggio in giudicato formale5 citazioni
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3Decisione finale impugnabile con ricorso per riforma, cognizione (art. 48 cpv. 1, 63 cpv. 1 e 3 OG; art. 336 segg0 citazioni
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40 citazioni
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5Ricorso per nullità nei procedimenti civili0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vollstreckung eines Vergleichs13 citazioni
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Esecuzione10 citazioni
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Zusatzversicherung; Vollstreckbarkeitsbescheinigung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.