Art. 341 CPC
Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute.
2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.
3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Misure cautelari, multa disciplinare8 citazioni
-
2Competenza territoriale per la diffida ai debitori6 citazioni
-
3Domanda di revisione di una sentenza del Tribunale federale concernente un divieto di pubblicazione sotto comminatoria della pena prevista all'art. 292 CP; sospensione dell'esecuzione0 citazioni
-
4DTF 78_I_10 citazioni01/01/1952 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Vollstreckung eines Vergleichs22 citazioni
-
Esecuzione14 citazioni
-
Vollstreckung (Besuchsrecht)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.