Fatti

Il sig. [B.], residente nel Principato del Liechtenstein, ha aperto nel 2004 un conto di libero passaggio presso la fondazione previdenziale A. Alla fine del 2011, [B.] ha chiesto la liquidazione del conto e il trasferimento del saldo su un nuovo conto di libero passaggio presso una banca del Liechtenstein. Tuttavia, la fondazione previdenziale [A.] ha effettuato una rettifica di valutazione e dedotto i pagamenti già effettuati. [B.] ha quindi presentato una denuncia contro la fondazione previdenziale [A.] con l'obiettivo di far trasferire il saldo residuo sul nuovo conto.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la fondazione previdenziale [A.] ha effettuato indebitamente la rettifica di valutazione. In caso di un conto di libero passaggio sotto forma di mera soluzione di risparmio, una tale rettifica non è ammissibile ai sensi dell'art. 13 cpv. 5 OLP. Anche se si fosse trattato di una soluzione di risparmio legata agli investimenti, una riduzione non sarebbe stata ammissibile per mancanza di giustificazione oggettiva.

Per quanto riguarda il trasferimento transfrontaliero del saldo di libero passaggio su un conto in Liechtenstein, il Tribunale federale ha seguito l'opinione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In base al Secondo Accordo supplementare all'Accordo sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e il Liechtenstein, tale trasferimento è consentito solo se la…