Fatti

L'eredità B. era proprietaria di un fondo agricolo affittato da molti anni ai fratelli P. e P.-A. S. Dopo aver ottenuto un'autorizzazione dalla Commissione fondiaria agricola del Cantone di Neuchâtel, ha venduto questo fondo al Sig. [M.] l'11 dicembre 1997. In una prima decisione del 22 maggio 1998, annullata il 30 novembre 1998 dal Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel, e poi in una seconda decisione dell'8 giugno 1999, la Commissione fondiaria agricola ha rilasciato un'autorizzazione all'acquisizione, ai sensi degli art. 61 ss della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ai fratelli S. che facevano valere il loro diritto di prelazione come conduttori. Il ricorso del Sig. [M.] contro la seconda decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo con una sentenza del 30 novembre 1999.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità dei ricorsi ad esso sottoposti. L'art. 83 cpv. 3 LDFR limita la legittimazione a ricorrere dinanzi all'autorità cantonale di ricorso contro il rifiuto o il rilascio di un'autorizzazione ai sensi degli art. 61 ss LDFR. Tuttavia, questa disposizione non deve essere considerata come un elenco esaustivo delle persone legittimate a ricorrere.

Infatti, l'intenzione del legislatore, nell'adottare l'art. 83 cpv. 3 LDFR, era soprattutto di garantire un diritto di ricorso al conduttore nonché ai titolari del diritto di opzione, del diritto di prelazione o del diritto di assegnazione, escludendo invece i…