Fatti
Il caso riguarda un uomo (S.) che nel 1993 ha rilevato la gestione di una cabina telefonica. Ha retribuito 15 donne, tra cui H. e R., per le loro prestazioni nella cabina telefonica, senza versare i relativi contributi sociali. La cassa di compensazione lo ha quindi obbligato a pagare i contributi arretrati. S. ha contestato questa decisione, sostenendo che le donne fossero lavoratrici autonome e non dipendenti.Legge
Il Tribunale federale ha confermato che le attività delle "operatrici telefoniche" dovevano essere qualificate come attività lucrativa dipendente ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Sebbene i contratti fossero qualificati come "mandati", gli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro predominavano, in particolare: - Le operatrici telefoniche lavoravano esclusivamente nei locali e con le attrezzature affittate da S. - Il loro lavoro era chiaramente definito (rispondere al telefono, fare compagnia agli utenti) - Erano retribuite a ore, il che indica un controllo della loro attività da parte di S. - Non avevano un rischio…