Fatti
La ricorrente, giurista, beneficia dal 1997 di un'autorizzazione generale rinnovata annualmente, rilasciata dall'Associazione svizzera degli inquilini (ASLOCA), sezione vodese, che la autorizza ad assistere e rappresentare professionalmente gli inquilini davanti alla Commissione di conciliazione in materia di locazioni e al Tribunale delle locazioni. È affiliata dal 1998 alla Cassa cantonale vodese di compensazione AVS in qualità di persona di condizione indipendente per la sua attività di giurista.
Gli 8 e 14 dicembre 2017, poi il 13 marzo 2018, la ricorrente ha chiesto l'accesso all'abbonamento Intercapi, ossia il sistema d'informazione online del registro fondiario, che le consentirebbe in particolare di ricercare immobili in base al nome dei proprietari. Con decisioni del 15 e 23 marzo 2018, il Dipartimento delle finanze e delle relazioni esterne del Cantone di Vaud (DFIRE) ha respinto la domanda. Il 26 febbraio 2019, la Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale vodese (CDAP) ha respinto il ricorso contro tale decisione.
Adito il 29 marzo 2019 con un ricorso in materia di diritto pubblico e con un ricorso costituzionale sussidiario, il Tribunale federale è chiamato a esaminare se la ricorrente possa ottenere l'accesso esteso online alla ricerca per nome dei proprietari. Non sono state richieste determinazioni.
Questioni principali: ammissibilità della via del ricorso in materia civile, portata dell'accesso al registro fondiario (art. 970 CC, art. 28 ORF), parità di trattamento (art. 8 Cost.), arbitrio (art. 9 Cost.), libertà economica (art. 27 e 94 Cost.) e garanzia della proprietà (art. 36 Cost.).
Diritto
Quanto all'ammissibilità, il Tribunale federale rileva che la decisione cantonale è finale (art. 90 LTF) e concerne la gestione del registro fondiario, sicché il ricorso in materia civile è aperto (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). L'errata intitolazione del ricorso non pregiudica il suo autore. La controversia ha natura pecuniaria, ma la questione del valore litigioso di 30'000 fr. può restare indecisa. Il ricorso costituzionale sussidiario è inammissibile in ragione dell'ammissibilità del ricorso in materia civile (art. 113 LTF).
Quanto al regime di accesso, il principio di pubblicità (art. 970 cpv. 1 CC) distingue i dati liberamente accessibili (designazione dell'immobile, nome del proprietario, tipo di proprietà e data d'acquisto, art. 970 cpv. 2 CC; art. 26 ORF), consultabili soltanto in relazione a un immobile determinato per escludere le consultazioni in serie, e gli altri dati, il cui accesso richiede un interesse legittimo, di diritto o di fatto, strettamente necessario. I Cantoni possono concedere un accesso esteso online a determinate categorie di utenti la cui professione permette di presumere un interesse degno di protezione (art. 949a CC; art. 28 ORF), senza prova dell'interesse. Questo elenco è tassativo e comprende in particolare gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati (art. 28 cpv. 1 lett. c ORF), gli ufficiali pubblici, i geometri, alcune autorità, le banche, le casse pensioni, le assicurazioni e i titolari di diritti reali. Il Cantone di Vaud ha esteso questo accesso agli agenti d'affari brevettati mediante interpretazione estensiva.
Quanto alla parità di trattamento e all'arbitrio, la ricorrente, mandataria professionalmente qualificata autorizzata dall'ASLOCA, sostiene di trovarsi in una situazione identica a quella degli agenti d'affari brevettati. Il Tribunale federale ricorda che l'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC autorizza i mandatari professionalmente qualificati davanti ai tribunali speciali delle locazioni e del lavoro se il diritto cantonale lo prevede, e che gli avvocati e gli agenti d'affari brevettati sono sottoposti a formazione, iscrizione in un registro, vigilanza di un'autorità (Camera degli avvocati, Camera degli agenti d'affari brevettati), giuramento e segreto professionale. La ricorrente, invece, è soggetta soltanto agli art. 394 segg. CO e alla vigilanza di un'associazione di diritto privato, l'ASLOCA. Ora, la sottoposizione a un'autorità di…