Art. 66 PP
Oralità
I procedimenti dinanzi alle autorità penali si svolgono oralmente in quanto il presente Codice non prescriva la forma scritta.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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14 citazioni
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2Intercettazione telefonica, utilizzazione di conversazioni di un coutente del collegamento sorvegliato, diritto di non testimoniare3 citazioni
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3Intercettazione telefonica, utilizzazione di mezzi di prova raccolti fortuitamente nell'ambito del procedimento penale contro l'interlocutore coinvolto nell'intercettazione; diritto di non testimoniare fondato sul segre…1 citazioni
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4Sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di terzi0 citazioni
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5Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP); libertà d'opinione e di stampa (art. 10 CEDU)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni16/12/2009 · 3 citazioni de
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Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs1 citazioni
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0 citazioni05/05/2011 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.