Art. 197 Cost.
Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999
1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite .
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico–terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 1959 sull’assicurazione per l’invalidità).
I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria.
Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.
Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:
- a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.
Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 cpv. 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 cpv. 6.
1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario.
2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli.
Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 cpv. 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.
La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:
- a. la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali: 1. sotto la propria responsabilità, 2. su prescrizione medica;
- b. l’adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
- c. condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
- d. le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.
2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.
L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 cpv. 2 lett. b da parte del Popolo e dei Cantoni.
1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese.
2 A tal fine osserva i principi seguenti:
- a. le disposizioni sono applicabili alle unità operative di un gruppo di imprese multinazionale che consegue una cifra d’affari annua consolidata di almeno 750 milioni di euro;
- b. se in Svizzera o in un’altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative sono complessivamente inferiori all’imposizione minima con aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, per compensare la differenza tra l’aliquota d’imposta effettiva e quella minima la Confederazione preleva un’imposta integrativa;
- c. sono determinanti in particolare le imposte dirette contabilizzate nel conto economico delle unità operative;
- d. l’utile determinante di un’unità operativa corrisponde all’utile o alla perdita calcolati per il conto annuale consolidato del gruppo di imprese, secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto, prima di dedurre le transazioni tra le unità operative e tenuto conto di altre correzioni; gli utili e le perdite correlati al traffico marittimo internazionale non sono presi in considerazione;
- e. l’aliquota d’imposta effettiva per una giurisdizione fiscale è calcolata dividendo la somma delle imposte determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale per la somma degli utili determinanti di queste unità operative;
- f. l’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale è calcolata moltiplicando l’utile eccedente per l’aliquota dell’imposta integrativa;
- g. l’utile eccedente in una giurisdizione fiscale corrisponde alla somma degli utili determinanti di tutte le unità operative in questa giurisdizione fiscale al netto della deduzione ammessa per i valori patrimoniali materiali e i costi salariali;
- h. l’aliquota dell’imposta integrativa per una giurisdizione fiscale corrisponde alla differenza positiva tra l’aliquota minima del 15 per cento e l’aliquota d’imposta effettiva;
- i. in caso di imposizione ridotta in Svizzera, l’imposta integrativa è imputata alle unità operative svizzere proporzionalmente alla loro corresponsabilità in relazione all’imposizione ridotta;
- j. in caso di imposizione ridotta in un’altra giurisdizione fiscale, l’imposta integrativa è imputata in primo luogo all’unità operativa svizzera di livello più elevato e in secondo luogo a tutte le unità operative svizzere.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l’attuazione dell’imposizione minima, riguardanti in particolare:
- a. la considerazione di particolari situazioni imprenditoriali;
- b. la deducibilità dell’imposta integrativa come spesa in relazione alle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni;
- c. la procedura e i rimedi giuridici;
- d. le disposizioni penali, conformemente alle altre disposizioni del diritto penale fiscale;
- e. le regolamentazioni transitorie.
4 Se lo ritiene necessario per l’attuazione dell’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al cpv. 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze.
5 Le disposizioni sull’imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l’onere amministrativo derivante dall’esecuzione di tali disposizioni.
6 Il gettito lordo dell’imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell’imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall’imposta sull’utile spetta al rispettivo ente pubblico.
7 Nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare.
8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel cpv. 1, entro sei anni dall’entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali.
9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera.
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua.
2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.
3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità immediata delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 201256 citazioni
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2Applicazione diretta di nuove disposizioni di diritto costituzionale che contrastano con le leggi vigenti e il diritto internazionale? Panoramica dei criteri che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti…7 citazioni
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3Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 20074 citazioni
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4Istruzione scolastica speciale per fanciulli disabili3 citazioni
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5Apertura di una procedura di piano di quartiere; decisione finale o incidentale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Baueinsprache, Zweitwohnungsbau15 citazioni
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Baueinsprache, Zweitwohnungsbau8 citazioni
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Opposizione al progetto edilizio6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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