Art. 92 Cost.

Poste e telecomunicazioni

1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.
2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Accordo OMC sugli scambi di servizi (GATS) e relativo Allegato sulle telecomunicazioni; obbligo d'interconnessione per la rete locale (cosiddetto "ultimo miglio")
    · 30/11/2004 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo della posta di trasportare giornali che non sono in abbonamento (art. 35 Cost., art. 2-4, 9 e 15 LPO; art. 1 CO)
    · 07/05/2002 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Limite superiore legale della tariffa di base (supplemento) per l'utilizzazione di un telefono pubblico (cabina telefonica)
    · 08/12/2000 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto
    · 13/04/2015 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…
    · 03/07/2012 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Fissazione da parte dell'autorità di condizioni d'interconnessione
    · 21/04/2006 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2005.00094
    15/06/2005 · 5 citazioni de
  • 03/10/2001 · 4 citazioni de
  • · 01/02/2024 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.