Art. 18 LEspr
1 La prestazione in denaro può essere sostituita in tutto o in parte da un’equivalente prestazione in natura, specie quando la espropriazione impedisca di perseguire l’esercizio di un’azienda agricola, quando essa concerna dei diritti d’acqua e di forza idraulica o, infine, quando pregiudichi delle vie di comunicazione o delle condotte.
2 Gli equivalenti in natura non sono ammissibili senza il consenso dell’espropriato, se non quando gli interessi di quest’ultimo siano bastevolmente tutelati.
3 L’assegnazione d’un fondo a titolo di equivalente in natura non può aver luogo che se l’espropriato vi consenta e se i creditori aventi diritto di pegno sul fondo espropriato, i cui crediti non sono rimborsati, accettino la sostituzione del pegno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Richiesta di indennità per gli effetti derivanti dall'adozione dei piani per l'esercizio di un aeroporto (zone di rumore e di sicurezza) e per le immissioni del traffico aereo19 citazioni
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2Prescrizione delle pretese d'indennità di espropriazione per immissioni foniche eccessive del traffico aereo12 citazioni
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3Concessioni edilizie per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo9 citazioni
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4Espropriazione di diritti derivanti da rapporti di vicinato per immissioni provocate da impianti pubblici bisognosi di risanamento5 citazioni
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5Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa4 citazioni
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6Costruzione delle strade nazionali; eliminazione di stabili; rapporto tra la procedura di rilottizzazione e la procedura espropriativa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.