Art. 91 LEspr
1 Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l’espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.
2 Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l’apertura della procedura d’espropriazione mediante un accordo fra le parti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Espropriazione2 citazioni
-
2Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…1 citazioni
-
3Competenza del giudice delegato.1 citazioni
-
4Indennità per il rinnovo di un diritto di passaggio di una linea a corrente forte esistente; campo di applicazione dell'art. 83 lett. w LTF; questione di diritto di importanza fondamentale0 citazioni
-
5Espropriazione; indennità per una grave limitazione temporale dell'accesso (art. 5 e 23 LEspr)0 citazioni
-
6Garanzia della proprietà0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni
-
2 citazioni
-
2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.