Art. 91 LEspr

1 Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l’espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati, diritti personali annotati nel registro fondiario e altri diritti obbligatori che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.
2 Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso in cui la indennità sia stata fissata dopo l’apertura della procedura d’espropriazione mediante un accordo fra le parti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Espropriazione
    · 20/02/1957 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…
    · 10/05/2005 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Competenza del giudice delegato.
    · 24/03/1954 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Indennità per il rinnovo di un diritto di passaggio di una linea a corrente forte esistente; campo di applicazione dell'art. 83 lett. w LTF; questione di diritto di importanza fondamentale
    · 08/10/2020 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Espropriazione; indennità per una grave limitazione temporale dell'accesso (art. 5 e 23 LEspr)
    · 11/09/1995 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Garanzia della proprietà
    · 22/02/1967 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.