Art. 172 LDIP
1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:
- a. i crediti garantiti da pegno giusta l’articolo 219 LEF ;
- b. i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e c. i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.
2 L’azione di impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al cpv. 1 e dall’amministrazione straniera del fallimento.
3 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto fallimentare internazionale (art. 166 segg10 citazioni
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2Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale8 citazioni
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3Cessione all'amministrazione fallimentare estera nell'ambito di un fallimento ancillare (art. 260 LEF per analogia)8 citazioni
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4Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera4 citazioni
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5Legittimazione a ricorrere4 citazioni
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6Trattato dell'11 maggio 1834 con il Regno di Baviera sulla parità di trattamento dei reciproci cittadini nei casi di fallimento; chiusura del fallimento e decisione di cessione secondo l'art. 260 LEF; legittimazione del…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollokation im Partikularkonkurs4 citazioni
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Prozessführungsbefugnis des ausländischen Konkursverwalters3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.