Art. 33 OIAt
Attuazione del piano dei provvedimenti
1 Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.
2 In prima urgenza l’autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.
3 I Cantoni verificano regolarmente l’efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposizione di misure per limitare le emissioni nell'ambito di una procedura di rilascio di una licenza edilizia (art. 11 cpv. 2 e cpv. 3 LPAmb, art. 12 LPAmb e art. 44a LPAmb; art. 18 OIAt, art. 19 OIAt e 31 segg22 citazioni
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2Diritto sulla protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio; trattamento, sotto il profilo della legislazione edilizia, di un complesso amministrativo con parcheggi soggetto a un esame dell'impatto sull'ambie…14 citazioni
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3Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo6 citazioni
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4Opposizione al progetto esecutivo di strade nazionali; esame d'impatto ambientale6 citazioni
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5Opposizione al progetto esecutivo di una strada nazionale5 citazioni
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6Concessioni edilizie per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni25/04/2001 · 0 citazioni de
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slos geworden waren. In den Erwägungen wurde allerdings festgestellt, dass die Einwendungen der0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.