Art. 5 LPN
1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; può fare capo a quelli d’istituzioni pubbliche e d’associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. Gl’inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:
- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui devesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.
2 Gl’inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione d’oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS); osservanza nel piano di utilizzazione e nell'adozione di un piano particolareggiato; art. 5 segg110 citazioni
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2Ristorante sulla cima del Weisshorn ad Arosa62 citazioni
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3Licenza edilizia e concessione per un pontile d'attracco62 citazioni
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452 citazioni
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5Tratto mancante dell'autostrada dell'Oberland zurighese; perizia obbligatoria da parte della CFNP (art. 7 cpv. 2 LPN)19 citazioni
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6Costruzioni nelle zone palustri, perizia obbligatoria nel caso di una possibile alterazione di un oggetto iscritto nell'inventario ISOS10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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28 citazioni
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Autorizzazione edilizia23 citazioni
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21 citazioni30/05/2005 · 21 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.