Art. 3 LAV
Campo d’applicazione territoriale
1 L’aiuto alle vittime è concesso se il reato è stato commesso in Svizzera.
2 Se il reato è stato commesso all’estero, le prestazioni dei consultori sono accordate alle condizioni di cui all’articolo 17; non vengono concessi indennizzi né riparazioni morali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riparazione morale e indennizzo55 citazioni
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2Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l' aiuto alle vittime di reati (LAV): qualità di vittima; spese della procedura cantonale di ricorso; diritto all' assistenza giudiziaria gratuita. 1. Qualità di vittima ai…51 citazioni
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3Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), consulenza secondo l'art. 3 LAV34 citazioni
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421 citazioni
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5Assistenza giudiziaria gratuita nell'ambito di un procedimento penale19 citazioni
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6Precisazione della giurisprudenza); in caso d'infezione con il virus HIV e l'insorgere ulteriore dell'AIDS (consid. 6 e 7)18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Opferhilfe (Anwaltskosten)6 citazioni
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6 citazioni
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Vorschuss auf Entschädigung und Genugtuung3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.