Art. 8 LAV
Informazione sull’aiuto alle vittime e annuncio dei casi
1 Le autorità di perseguimento penale informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime e a determinate condizioni ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consultorio. Gli obblighi relativi sono retti dalla procedura applicabile.
2 Se residente in Svizzera, chi è vittima di un reato all’estero può rivolgersi a una rappresentanza svizzera o a un ente incaricato della protezione consolare svizzera. Questi enti informano la vittima in merito all’aiuto alle vittime in Svizzera. Se la vittima vi acconsente, ne trasmettono il nome e l’indirizzo a un consultorio.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Discriminazione razziale mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana; qualità di vittima76 citazioni
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2In linea di principio, essi sono legittimati a ricorrere solo ove siano adempiute le condizioni stabilite dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV o dall'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3a; eccezioni: consid. 3b e 7)70 citazioni
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3Art. 44 LEF: sequestro dopo la dichiarazione di fallimento26 citazioni
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4Lesione diretta dell'integrità fisica a seguito di un reato21 citazioni
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5Legittimazione della vittima a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale15 citazioni
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6Negazione di un genocidio o di altri crimini contro l'umanità (art. 261bis cpv. 4 seconda frase CP)14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni25/09/2005 · 3 citazioni de
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3 citazioni
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6P.48/2005 Art. 9 BV (Strafverfahren; willkürliche Beweiswürdigung)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.