Art. 190 CO
1 Nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l’inadempimento.
2 Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 51_II_3231 citazioni10/09/1925 · 1 citazioni
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2Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM), art. 51 CVIM; disdetta parziale del contratto; merce non conforme al contratto; prescrizione; onere della prova0 citazioni
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3Interessi del danno nella responsabilità contrattuale, ammontare e data del calcolo; vendita commerciale (art. 73, 104 cpv. 1 e 3, 106 CO)0 citazioni
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4Mora nella vendita commerciale0 citazioni
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5Contratto di compravendita; danno risultante dalla mora (art. 102 seg. e art. 107 segg0 citazioni
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6DTF 49_II_2080 citazioni01/01/1923 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Contratto di compravendita1 citazioni
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Richiesta0 citazioniHG210054· 22/03/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.