Art. 418u CO

1 Se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il n. dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.
2 Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.
3 Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto d'agenzia con diritto di rappresentanza esclusiva (art. 418a segg
    · 21/12/1995 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contratto d'agenzia, indennità per la clientela. 1. Art. 418b cpv. 2 CO
    · 29/11/1977 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contratto di rappresentanza esclusiva; indennità per la clientela
    · 22/05/2008 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto dell'agente ad un'idennità per la clientela (art. 418u CO)
    · 29/05/1984 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 418u cpv. 1 CO, diniego di un'indennità per la clientela quando la sua attribuzione sia contraria all'equità
    · 09/10/1984 · 5 citazioni
  6. 6
    Arbitrabilità
    · 18/04/2018 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 02/05/2000 · 2 citazioni de
  • Richiesta
    HG200177
    · 23/08/2022 · 1 citazioni de
  • Richiesta
    LB170001
    · 23/11/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.