Art. 418u CO
1 Se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il n. dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.
2 Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.
3 Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto d'agenzia con diritto di rappresentanza esclusiva (art. 418a segg13 citazioni
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2Contratto d'agenzia, indennità per la clientela. 1. Art. 418b cpv. 2 CO13 citazioni
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3Contratto di rappresentanza esclusiva; indennità per la clientela10 citazioni
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4Diritto dell'agente ad un'idennità per la clientela (art. 418u CO)9 citazioni
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5Art. 418u cpv. 1 CO, diniego di un'indennità per la clientela quando la sua attribuzione sia contraria all'equità5 citazioni
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6Arbitrabilità2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni02/05/2000 · 2 citazioni de
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Richiesta1 citazioniHG200177· 23/08/2022 · 1 citazioni de
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Richiesta1 citazioniLB170001· 23/11/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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