Art. 481 CO

1 Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un’egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario.
2 Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.
3 Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sorte giuridica del prodotto del rimborso di un'obbligazione accreditata alla banca depositaria (che aveva depositato il titolo presso terzi, in un deposito collettivo) poco prima del ritiro dell'autorizzazione ad eserc…
    · 30/09/1976 · 2 citazioni
  2. 2
    Contratto di deposito irregolare
    · 25/06/1974 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 78_II_243
    13/05/1952 · 2 citazioni
  4. 4
    Garanzie prestate dal conduttore in caso di alienazione della cosa locata (art. 257e e 261 CO); impossibilità di compensare il credito nell'ambito del fallimento (art. 213 LEF)
    · 21/03/2001 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Mandato avente per oggetto la gestione fiduciaria d'un patrimonio; diritto del mandante alla restituzione; prescrizione. 1. Diritto applicabile
    · 05/10/1965 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 45_III_236
    17/12/1919 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.