Art. 481 CO
1 Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un’egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario.
2 Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.
3 Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sorte giuridica del prodotto del rimborso di un'obbligazione accreditata alla banca depositaria (che aveva depositato il titolo presso terzi, in un deposito collettivo) poco prima del ritiro dell'autorizzazione ad eserc…2 citazioni
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2Contratto di deposito irregolare2 citazioni
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3DTF 78_II_2432 citazioni13/05/1952 · 2 citazioni
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4Garanzie prestate dal conduttore in caso di alienazione della cosa locata (art. 257e e 261 CO); impossibilità di compensare il credito nell'ambito del fallimento (art. 213 LEF)1 citazioni
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5Mandato avente per oggetto la gestione fiduciaria d'un patrimonio; diritto del mandante alla restituzione; prescrizione. 1. Diritto applicabile1 citazioni
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6DTF 45_III_2361 citazioni17/12/1919 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
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Depotvertrag1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.