Art. 583 CO
1 La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori.
2 Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.
3 I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della società.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 69_II_332 citazioni01/01/1943 · 2 citazioni
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2Società in nome collettivo1 citazioni
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3DTF 69_III_11 citazioni11/01/1943 · 1 citazioni
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4DTF 68_I_1161 citazioni01/01/1942 · 1 citazioni
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5Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…0 citazioni
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6DTF 70_II_1620 citazioni01/01/1944 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.