Art. 583 CO

1 La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori.
2 Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.
3 I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della società.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 69_II_33
    01/01/1943 · 2 citazioni
  2. 2
    Società in nome collettivo
    · 26/09/1967 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 69_III_1
    11/01/1943 · 1 citazioni
  4. 4
    DTF 68_I_116
    01/01/1942 · 1 citazioni
  5. 5
    Morte di un socio di una società semplice composta da due persone fisiche; sorte giuridica di un fondo in proprietà comune dei soci nel caso di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 n. 2 CO; art. 550 cpv. 1 CO; ar…
    · 04/05/1993 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 70_II_162
    01/01/1944 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag
    · 21/03/2013 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.