Art. 656a CO
Nozione; disposizioni applicabili
1 Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere emessi nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.
2 Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull’azione e sull’azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.
3 I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.
4 Il capitale di partecipazione può essere creato: 1. all’atto della costituzione della società; 2. mediante aumento ordinario del capitale; 3. mediante aumento del capitale con capitale condizionale; 4. nell’ambito di un margine di variazione del capitale.
5 Per la conversione di azioni in buoni di partecipazione occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Emissione di buoni di partecipazione di una società cooperativa2 citazioni
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2Inosservanza dei privilegi dei partecipanti1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni28/10/2016 · 0 citazioni de
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Güterrecht (Ehescheidung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.