Art. 691 CO
1 Non è lecito rimettere azioni in vista dell’esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell’intenzione d’eludere una restrizione di tale diritto.
2 Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d’amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all’assemblea generale persone che non vi hanno diritto.
2bis I membri del consiglio d’amministrazione e della direzione hanno il diritto di partecipare all’assemblea generale.
3 Qualora ad una deliberazione dell’assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Partecipazione illecita ad una decisione nella società anonima (art. 691 cpv. 2 e 3 CO); interesse giuridicamente protetto11 citazioni
-
2
-
3DTF 72_II_2755 citazioni19/03/1946 · 5 citazioni
-
4DTF 71_II_2771 citazioni01/01/1945 · 1 citazioni
-
5Sospensione del diritto di voto; fondazione padronale di previdenza0 citazioni
-
6Protezione dalla disdetta; autorità di cosa giudicata; revisione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse1 citazioniHG200002· 18/05/2021 · 1 citazioni de
-
1 citazioni29/06/2005 · 1 citazioni de
-
1 citazioni27/06/2000 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.