Art. 697g CO
Rapporto
1 I periti riferiscono per scritto e in modo dettagliato sul risultato della loro verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal giudice, i periti gli presentano il loro rapporto.
2 Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest’ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d’affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti.
3 Il giudice dà al consiglio d’amministrazione e ai richiedenti l’occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Al controllore speciale non può essere affidata una generica ricerca di mercato (decisione sul ricorso per riforma, consid. 2)16 citazioni
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2Fusione; azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari; ripartizione delle spese1 citazioni
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3Vecchio art. 697e cpv. 2, art. 697g cpv. 2 CO; art. 93 LTF; verifica speciale; procedura di appuramento; decisione incidentale; cognizione del Tribunale federale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sonderprüfung5 citazioniZK.2012.15· 04/01/2013 · 5 citazioni de
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Aktienrecht; Sonderprüfung5 citazioni
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Bereinigung des Sonderuntersuchungsberichts (aArt. 697e Abs. 2 OR, Art. 697g Abs. 2 OR)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.