Art. 729b CO

1 L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene: 1. un cenno alla natura limitata della revisione; 2. un parere sul risultato della verifica; 3. indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare; 4. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.
2 La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contestazione dell'elezione dell'ufficio di revisione (art. 706 CO); interesse giuridicamente protetto
    · 26/04/2007 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Nozione di indebitamento eccessivo manifesto (consid. 5a).
    · 09/05/2001 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Danno cagionato dalla procrastinazione della pronuncia di fallimento; esigenze poste all'onere di allegazione e prescrizione relativa (art. 42 cpv. 2, art. 725 cpv. 2, art. 729b cpv. 2, art. 754, 755 e 760 cpv. 1 CO)
    · 16/03/2010 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Revoca della decisione di scioglimento di una società anonima
    · 18/07/1997 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.