Art. 729b CO
1 L’ufficio di revisione presenta all’assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene: 1. un cenno alla natura limitata della revisione; 2. un parere sul risultato della verifica; 3. indicazioni sull’indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all’attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare; 4. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.
2 La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contestazione dell'elezione dell'ufficio di revisione (art. 706 CO); interesse giuridicamente protetto10 citazioni
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2Nozione di indebitamento eccessivo manifesto (consid. 5a).2 citazioni
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3Danno cagionato dalla procrastinazione della pronuncia di fallimento; esigenze poste all'onere di allegazione e prescrizione relativa (art. 42 cpv. 2, art. 725 cpv. 2, art. 729b cpv. 2, art. 754, 755 e 760 cpv. 1 CO)1 citazioni
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4Revoca della decisione di scioglimento di una società anonima1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni12/10/2004 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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