Art. 927 CO

1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.
2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono: 1. le imprese individuali; 2. le società in nome collettivo; 3. le società in accomandita; 4. le società anonime; 5. le società in accomandita per azioni; 6. le società a garanzia limitata; 7. le società cooperative; 8. le associazioni; 9. le fondazioni; 10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; 11. le società di investimento a capitale fisso; 12. le società di investimento a capitale variabile; 13. gli istituti di diritto pubblico; 14. le succursali.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Perenzione. - Riesame della decisione cresciuta in giudicato con la quale la prestazione è stata accordata. - Il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a decorrere nel momento in…
    · 17/07/1996 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione giuridica nelle questioni relative al registro di commercio; vie di ricorso; spese
    · 25/05/1998 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Unica autorità cantonale di ricorso contro le decisioni delle autorità del registro di commercio (art. 165 cpv. 2 ORC)
    · 11/04/2011 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.