Art. 927 CO
1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.
2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono: 1. le imprese individuali; 2. le società in nome collettivo; 3. le società in accomandita; 4. le società anonime; 5. le società in accomandita per azioni; 6. le società a garanzia limitata; 7. le società cooperative; 8. le associazioni; 9. le fondazioni; 10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; 11. le società di investimento a capitale fisso; 12. le società di investimento a capitale variabile; 13. gli istituti di diritto pubblico; 14. le succursali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perenzione. - Riesame della decisione cresciuta in giudicato con la quale la prestazione è stata accordata. - Il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a decorrere nel momento in…6 citazioni
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2Protezione giuridica nelle questioni relative al registro di commercio; vie di ricorso; spese5 citazioni
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3Unica autorità cantonale di ricorso contro le decisioni delle autorità del registro di commercio (art. 165 cpv. 2 ORC)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fehlerhafte Verfügung des EHRA: Anfechtbarkeit; Nichtigkeit; Revision2 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.