Art. 17 LPT
Zone protette
1 Le zone protette comprendono:
- a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
- b. i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale;
- c. i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;
- d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.
2 Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS); osservanza nel piano di utilizzazione e nell'adozione di un piano particolareggiato; art. 5 segg84 citazioni
-
2Pianificazione del territorio, zone protette, politica energetica, piano di utilizzazione cantonale per un parco eolico16 citazioni
-
3Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale11 citazioni
-
4Legislazione sulle foreste, diritto sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni; autorizzazione a costruire una rimessa forestale7 citazioni
-
5Nuova costruzione di un edificio per un torchio vinario nella zona verde di un comune con un insediamento da proteggere d'importanza nazionale6 citazioni
-
6
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
22 citazioni
-
14 citazioni01/12/2017 · 14 citazioni de
-
Abbruch der ehemaligen Dépendance des Hotels Z.________14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.