Art. 128 CP
Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Omissione di soccorso31 citazioni
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27 citazioni
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3Concorso tra tentate lesioni personali gravi e omissione di soccorso6 citazioni
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4Omissione di soccorso1 citazioni
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5DTF 75_IV_601 citazioni23/04/1949 · 1 citazioni
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6DTF 77_IV_650 citazioni01/01/1951 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mittäterschaft zur versuchten Körperverletzung; Unterlassung der Nothilfe11 citazioni
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10 citazioni
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Fahrlässige schwere Körperverletzung, Unterlassung der Nothilfe; willkürliche Beweiswürdigung9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.