Art. 264 CP

Genocidio

Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
  1. a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
  2. b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
  3. c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
  4. d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    2. Sono i maltrattamenti punibili anche quando sono commessi per negligenza? (consid. 2, lett. d); 3. Maltrattamenti per negligenza commessi su un cane da un automobilista, il quale cerca di scacciare l'animale che corr…
    · 06/03/1959 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Commisurazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo
    · 14/11/2006 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 75_IV_169
    16/12/1949 · 1 citazioni
  4. 4
    · 05/02/1960 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.