Art. 264 CP
Genocidio
Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:
- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12. Sono i maltrattamenti punibili anche quando sono commessi per negligenza? (consid. 2, lett. d); 3. Maltrattamenti per negligenza commessi su un cane da un automobilista, il quale cerca di scacciare l'animale che corr…2 citazioni
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2Commisurazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo1 citazioni
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3DTF 75_IV_1691 citazioni16/12/1949 · 1 citazioni
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40 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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0 citazioni15/05/2024 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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