Art. 264a CP

1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
  1. a. uccide intenzionalmente una persona;
  2. b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
  3. c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
  4. d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
  5. e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
  6. f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
  7. g. stupra una persona ai sensi dell’articolo 190 cpv. 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell’articolo 189 cpv. 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione;
  8. h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
  9. i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
  10. j. commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente cpv., che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del cpv. 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Proroga della carcerazione preventiva a causa di gravi sospetti di crimini contro l'umanità (tortura)
    · 16/08/2017 · 27 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.