Art. 40 CP
1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concorso (pronuncia di una pena unica)571 citazioni
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2Scelta del genere di pena505 citazioni
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3Applicazione della lex mitior nel nuovo sistema delle sanzioni; determinazione della pena in presenza della cosiddetta problematica delle interfacce (Schnittstellenproblematik)475 citazioni
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4Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione265 citazioni
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5Concorso tra tentato omicidio e lesioni personali semplici e/o gravi55 citazioni
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6Cosiddetto programma di riabilitazione svolto in Israele, computo nella pena privativa della libertà personale da scontare in Svizzera7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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147 citazioni
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48 citazioni
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Strafzumessung (retrospektive Konkurrenz), Ersatzforderung47 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.