Art. 40 CP

1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Concorso (pronuncia di una pena unica)
    · 30/04/2018 · 571 citazioni Riassunto
  2. 2
    Scelta del genere di pena
    · 17/03/2008 · 505 citazioni Riassunto
  3. 3
    Applicazione della lex mitior nel nuovo sistema delle sanzioni; determinazione della pena in presenza della cosiddetta problematica delle interfacce (Schnittstellenproblematik)
    · 17/03/2008 · 475 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione
    · 17/03/2008 · 265 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concorso tra tentato omicidio e lesioni personali semplici e/o gravi
    · 18/04/2011 · 55 citazioni Riassunto
  6. 6
    Cosiddetto programma di riabilitazione svolto in Israele, computo nella pena privativa della libertà personale da scontare in Svizzera
    · 04/03/1996 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.