Art. 142 CPP
Autorità penali competenti
1 Gli interrogatori sono effettuati dal pubblico ministero, dalle autorità penali delle contravvenzioni e dal giudice. La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in che misura i collaboratori di queste autorità possono procedere essi stessi ad interrogatori.
2 La polizia può interrogare imputati e persone informate sui fatti. La Confederazione e i Cantoni possono designare agenti di polizia abilitati ad interrogare testimoni su mandato del pubblico ministero.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Doveri di informazione negli interrogatori di polizia; persone informate sui fatti con facoltà di non deporre; inutilizzabilità delle dichiarazioni; art. 168, art. 177, art. 178 e art. 179 CPP12 citazioni
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2Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP5 citazioni
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3Richiesta del codice di accesso a un telefono cellulare in occasione di una perquisizione domiciliare; nozione sostanziale di interrogatorio dell'imputato; principio "nemo tenetur"; inutilizzabilità di mezzi di prova; e…1 citazioni
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4Competenza per emanare decreti d'accusa in materia di contravvenzioni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Misswirtschaft, sexuelle Handlungen mit Kindern; ungenügende amtliche Verteidigung; rechtliches Gehör3 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.