Art. 15 CPP
Polizia
1 L’attività della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nell’ambito del perseguimento penale è retta dal presente Codice.
2 La polizia indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del pubblico ministero; in tale ambito sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del pubblico ministero.
3 Anche il giudice presso cui il caso è già pendente può impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)20 citazioni
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2Rifiuto di sottoporsi a provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti; sufficienti motivi di sospetto per la loro esecuzione; valore probatorio10 citazioni
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3Competenza per ordinare un test preliminare secondo l'art. 10 cpv. 2 OCCS6 citazioni
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4Ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV) secondo il § 4 quinquies della legge cantonale lucernese sulla polizia (PolG/LU); competenza legislativa (art. 3 e 123 Cost.; art. 15 cpv. 1 CPP); proporzi…2 citazioni
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5Sequestro temporaneo a copertura della multa e delle spese procedurali presumibili da parte della polizia1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; rechtliches Gehör26 citazioni
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Willkür, Prinzip "nemo tenetur" etc. (Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen)16 citazioni
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14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.