Art. 151 CPP
Misure per la protezione di agenti infiltrati
1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto:
- a. di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
- b. a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo della polizia di informare il Ministero pubblico nella procedura dell'istruzione penale2 citazioni
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2Scoperta dell'inchiesta mascherata da parte dell'imputato, protezione dell'agente infiltrato0 citazioni
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3Garanzia dell'anonimato nel procedimento penale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität1 citazioni
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Offenlegung von Personendaten1 citazioni
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Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.