Art. 151 CPP

Misure per la protezione di agenti infiltrati

1 Gli agenti infiltrati a cui è stata concessa la garanzia dell’anonimato hanno il diritto:
  1. a. di mantenere segreta la loro vera identità durante l’intero procedimento e dopo la sua chiusura nei riguardi di chicchessia, eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa;
  2. b. a che nessuna indicazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti.
2 Chi dirige il procedimento adotta le necessarie misure protettive.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo della polizia di informare il Ministero pubblico nella procedura dell'istruzione penale
    · 18/06/2012 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Scoperta dell'inchiesta mascherata da parte dell'imputato, protezione dell'agente infiltrato
    · 21/03/2017 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Garanzia dell'anonimato nel procedimento penale
    · 10/10/2013 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Strafverfahren; Zusicherung der Anonymität
    · 10/10/2013 · 1 citazioni de Riassunto
  • Offenlegung von Personendaten
    · 18/06/2012 · 1 citazioni de Riassunto
  • Strafverfahren; Hausdurchsuchung; Beschlagnahme, Löschung von Fotos der verdeckten Ermittler
    · 21/03/2017 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.