Art. 20 CPP

Giurisdizione di reclamo

1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
  1. a. dei tribunali di primo grado;
  2. b. della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
  3. c. del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza in materia di ricusazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC)
    · 03/01/2017 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Decorrenza del termine per inoltrare reclamo contro una sentenza
    · 16/12/2016 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive
    · 03/09/2015 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rifiuto di ordinare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero
    · 27/11/2020 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ricusazione di un procuratore pubblico nel procedimento penale; regolamentazione legale vincolante della competenza per l'esame di domande di ricusazione
    · 05/11/2021 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Nessun diritto di ricorso del pubblico ministero contro le decisioni di scarcerazione; cambiamento della giurisprudenza
    · 10/01/2023 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.