Art. 20 CPP
Giurisdizione di reclamo
1 La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili:
- a. dei tribunali di primo grado;
- b. della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
- c. del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza in materia di ricusazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC)8 citazioni
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2Decorrenza del termine per inoltrare reclamo contro una sentenza7 citazioni
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3Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive6 citazioni
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4Rifiuto di ordinare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero4 citazioni
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5Ricusazione di un procuratore pubblico nel procedimento penale; regolamentazione legale vincolante della competenza per l'esame di domande di ricusazione2 citazioni
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6Nessun diritto di ricorso del pubblico ministero contro le decisioni di scarcerazione; cambiamento della giurisprudenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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vollzugsrechtliche Sicherheitshaft im Nachverfahren3 citazioni
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3 citazioni18/07/2018 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.