Art. 13 LDA
Locazione di esemplari d’opere
1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2 Non è dovuto alcun compenso per:
- a. le opere architettoniche;
- b. gli esemplari d’opere delle arti applicate;
- c. gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d’autore autorizzati contrattualmente.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 cpv. 3.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12 citazioni
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2Tariffe forfettarie1 citazioni
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3Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti0 citazioni
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4Locazione di esemplari d'opere - Diritto al compenso (art. 13 cpv. 1 LDA e art. 3 LDA)0 citazioni
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5Diritto d'autore su opere delle arti applicate0 citazioni
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6Convenzione di Bernaper laprotezione delle opere letterarie e artistiche (CB). 1. Art. 6 cpv. 2 e 3 LDA, art. 4 CB0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Tarif A Fernsehen (Swissperform)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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