Art. 13 LDA

Locazione di esemplari d’opere

1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2 Non è dovuto alcun compenso per:
  1. a. le opere architettoniche;
  2. b. gli esemplari d’opere delle arti applicate;
  3. c. gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d’autore autorizzati contrattualmente.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 cpv. 3.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 22/09/1998 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Tariffe forfettarie
    · 10/02/1999 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti
    · 07/12/1999 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Locazione di esemplari d'opere - Diritto al compenso (art. 13 cpv. 1 LDA e art. 3 LDA)
    · 28/04/1998 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto d'autore su opere delle arti applicate
    · 05/05/1987 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Convenzione di Bernaper laprotezione delle opere letterarie e artistiche (CB). 1. Art. 6 cpv. 2 e 3 LDA, art. 4 CB
    · 03/11/1970 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Tarif A Fernsehen (Swissperform)
    · 20/08/2012 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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