Art. 13 LPAmb
Valori limite delle immissioni
1 Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.
2 Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione contro il rumore di una terrazza di un tea-room; art. 7 LPAmb, 15 LPAmb e 25 LPAmb, art. 7 OIF, 8 OIF e 47 OIF147 citazioni
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2Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di un'antenna di telefonia mobile (art. 11-13 LPAmb, art. 4 e 13 nonché allegati 1 e 2 della ORNI)143 citazioni
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3Protezione contro l'inquinamento fonico; esercizio di un impianto sportivo102 citazioni
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4Concessioni edilizie per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo71 citazioni
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5Suono delle campane di una chiesa70 citazioni
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6Legittimazione a ricorrere (art. 89 LTF)68 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Progetto di costruzione di un impianto di telefonia mobile57 citazioni
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Autorizzazione edilizia per un impianto di telefonia mobile34 citazioni
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Baubewilligung für eine Mobilfunkantenne34 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.