Art. 32e LPAmb
Tasse per il finanziamento dei provvedimenti
1 Il Consiglio federale può prescrivere che:
- a. il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
- b. colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
1bis Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.
2 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
- a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, 2. in altre discariche: 25 fr./t;
- b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero: 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t, 2. in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.
2bis Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al cpv. 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
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Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Aliquota della tassa per l'esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo in una discarica sotterranea; controllo accessorio delle norme8 citazioni
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2Compatibilità della tassa bernese sui rifiuti con il diritto federale (e in particolare con l'imposta sul valore aggiunto)4 citazioni
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3Indennità per il risanamento di siti inquinati3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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Abgeltung gemäss VASA5 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.