Art. 106 CC

1 L’azione di nullità è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo. L’azione di nullità per minore età di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio deve tuttavia essere promossa prima che il coniuge in questione compia il venticinquesimo anno di età.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione
    · 12/10/2017 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricongiungimento familiare "alla rovescia" con il figlio di nazionalità svizzera del genitore straniero con autorità parentale e custodia
    · 19/05/2011 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Pubblicazione della promessa nuziale; competenza dell'ufficiale dello stato civile (art. 106 CC, art. 148 e art. 149 OSC)
    · 20/09/1990 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Mancato rinnovo del permesso di dimora e allontanamento a seguito dello scioglimento della comunione coniugale
    · 06/08/2015 · 4 citazioni de
  • Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione
    · 14/07/2015 · 3 citazioni de
  • Familiennachzug (Wiedererwägung)
    VWBES.2016.395
    · 18/04/2012 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.