Art. 106 CC
1 L’azione di nullità è promossa d’ufficio dall’autorità cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorità competente per promuovere l’azione.
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo. L’azione di nullità per minore età di uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio deve tuttavia essere promossa prima che il coniuge in questione compia il venticinquesimo anno di età.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione0 citazioni
-
2Ricongiungimento familiare "alla rovescia" con il figlio di nazionalità svizzera del genitore straniero con autorità parentale e custodia0 citazioni
-
3Pubblicazione della promessa nuziale; competenza dell'ufficiale dello stato civile (art. 106 CC, art. 148 e art. 149 OSC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Mancato rinnovo del permesso di dimora e allontanamento a seguito dello scioglimento della comunione coniugale4 citazioni
-
Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione3 citazioni
-
Familiennachzug (Wiedererwägung)3 citazioniVWBES.2016.395· 18/04/2012 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.