Art. 260c CC

1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di contestazione del riconoscimento di paternità, restituzione del termine
    · 13/12/2010 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indebito arricchimento
    · 16/10/2003 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 254 n. 1 CC (processo di accertamento della paternità, anticipazione delle spese di perizia). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione del principio della forza derogatoria del diritto federa…
    · 01/11/1983 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 14/10/2003 · 12 citazioni de
  • Vaterschaftsanfechtung
    · 06/07/2011 · 6 citazioni de
  • Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung
    · 05/01/2015 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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