Art. 260c CC
1 L’attore deve proporre l’azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l’autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell’errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento.
2 Tuttavia, l’azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età.
3 Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di contestazione del riconoscimento di paternità, restituzione del termine9 citazioni
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2Indebito arricchimento0 citazioni
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3Art. 254 n. 1 CC (processo di accertamento della paternità, anticipazione delle spese di perizia). 1. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione del principio della forza derogatoria del diritto federa…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni14/10/2003 · 12 citazioni de
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Vaterschaftsanfechtung6 citazioni
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Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.